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I Contratti di Convivenza (Legge 20 maggio 2016, n. 76)

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24/05/2016

 

I “conviventi di fatto” possono, oggi, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, disciplinare i rapporti patrimoniali (quali divisione delle spese, comunione o meno dei beni, dcc..)  relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.

Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica o riceve l’atto deve provvedere, entro dieci giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 223/1989.

Il contratto può contenere:

a) l’indicazione della residenza comune;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni(che dunque in questo caso non richiederebbe necessariamente la forma di cui all’art. 163 c.c.).

Il convivente ha inoltre i seguenti diritti:

  • diritto a rimanere nell’abitazione (per massimo 5 anni) in caso di morte del convivente proprietario della casa;
  • diritto a succedere al convivente nel contratto di locazione nei caso di morte del convivente conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione;
  • il diritto di preferenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • diritto a partecipare agli utili dell’impresa del convivente se presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa;
  • il diritto agli alimenti: incaso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere al convivente il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima, in presenza degli stessi presupposti e nelle misure già previste dall’art.438 c.c., e precisamente laddove egli

    a) versi in stato di bisogno, e

    b) non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

  • diritto di visita ed assistenza nel caso di ricovero ospedaliero del convivente;
  • diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente per fatto illecito del terzo.

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AUTORE - Studio Legale Albini