Il chirurgo capo-equipe risponde penalmente anche per gli errori dei suoi collaboratori (Cass. Civ. sentenza n. 33329/2015)
04/08/2015
Il capo-equipe, secondo la pronuncia della Cassazione in commento, è parzialmente sottratto al principio di affidamento e ha la responsabilità di una costante e diligente vigilanza sull’attività del gruppo, anche successiva alla conclusione dell’atto operatorio in sensostretto.
Dinanzi alle molteplici e differenti situazioni che possono verificarsi durante un intervento, il chirurgo responsabile dovrà quindi avvalersi necessariamente del ruolo istituzionale che gli è stato affidato.
In ogni caso la sua responsabilità non può essere considerata priva di limiti ma emerge solo con riferimento a determinazioni che rientrano nel sapere comune di ogni accorto terapeuta o che riguardano gli ambiti interdisciplinari, mentre è da escludersi con riferimento a determinazioni che presuppongono un sapere altamente specialistico.
Nel caso di specie, il chirurgo capo-equipe, pur avendo manifestato un’opinione che poi si dimostrò corretta, non impedì all’anestesista di addormentare la paziente, nonostante le complicanze che ne causarono il decesso. Secondo i giudici egli, in possesso delle conoscenze necessarie per ponderare le implicazioni connesse all’anestesia curarica, avrebbe dovuto sospendere l’atto operatorio.
Il chirurgo dovrà quindi rispondere penalmente per il decesso del paziente.