In caso di abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione scatta l’addebito (Corte di Cass. civ., Sez. I, sentenza 14.02.12 n. 2059
15/02/2012
Il coniuge che provi l’abbandono volontario e definitivo della residenza familiare da parte dell’altro, senza che questi abbia proposto domanda di separazione, “non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio”.
La Suprema corte precisa, infatti, come un simile comportamento implichi di fatto “la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si è allontanata “l’onere di offrire la prova contraria”, e cioè che “quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità delle coabitazione”.
Infatti, l’unico caso in cui è ammissibile l’abbandono del tetto coniugale, come previsto dalla legge 171/1975 che ha integrato l’articolo 146 del Cc, è quello in cui sia stata proposta domanda di separazione.