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Il Demansionamento secondo il Jobs Act (orizzontale-unilaterale-concordato)

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16/11/2015

L’art.3 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha dettato una nuova disciplina in materia di mansioni, modificando l’art. 2103 c.c.  La novella – a differrenza della nuova disciplina dei licenziamenti – è applicabile a tutti i lavoratori dipendenti e non solo ai nuovi assunti a partire dal 25 giugno 2015, pertanto soggiaciono alla vecchia disciplina solo i demansionamenti avvenuti prima di tale data.

La nuova norma permette al datore di lavoro di assegnare unilateralmente al dipendente nuove mansioni a condizione che siano corrispondenti allo “stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente effettivamente svolte” (il c.d. ius variandi “orizzontale”).

La nuova disciplina consente, inoltre, l’adibizione unilaterale del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, sia «in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore», che nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi, a patto che da ciò non derivi alcuna diminuzione della retribuzione (il c.d. demansionamento “unilaterale”).

Il demansionamento deve essere comunicato in forma scritta a pena di nullità e il datore di lavoro non potrà diminuire la retribuzione percepita dal lavoratore.

Viene inoltre espressamente prevista la possibilità di stipulare accordi con il dipendente che, in ipotesi determinate, comportino una modifica delle mansioni che si spinga anche oltre il limite del livello di inquadramento e della categoria legale; in tali casi, le parti possono anche concordare una riduzione della retribuzione percepita dal prestatore di lavoro (il c.d. demansionamento”concordato”), facendo venire meno il precedente dogma della “irriducibilità della retribuzione”.

Tali accordi dovranno avvenire in sede protetta, ovvero avanti alla Commissione di Lavoro presso la Direzioni Provinciali del Lavoro, in sede Sindacale ovvero nelle sedi di certificazione ove il lavoratore potrà farsi assistere da un Avvocato o da un rappresentante dell’associazione sindacale o da un consulente del lavoro.

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AUTORE - Studio Legale Albini