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Il diritto di precedenza nell’ipotesi di part-time

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15/12/2014

 

L’art.12-ter “Diritto di precedenza” del D.Lgs. n.61/2000 dispone:

“Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.”

 

Secondo la disposizione normativa deve trattarsi di un’assunzione caratterizzata dalle “stesse mansioni” o, al limite da “mansioni equivalenti”.

Infine, l’ex art.5 co.2 del D.Lgs. n.61/2000 statuisce che:

“Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione.”

 

In tale ipotesi, il datore di lavoro deve dare tempestiva comunicazione dell’assunzione al per­sonale dipendente con rapporto full-time, anche attraverso una informativa affissa in bacheca e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione del personale occupato a tempo pieno.

In violazione del diritto di precedenza, l’art.8 co.3 del D.Lgs. n.61/00 stabilisce che “il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio”.


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AUTORE - Studio Legale Albini