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Il lavoratore che non vuole trasferirsi può essere licenziato per motivi disciplinari con il rispetto delle garanzie di cui all’art.7 L.300/70 (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7045/10 del 24 marzo 2010)

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30/03/2010

 

Il lavoratore che non vuole trasferirsi presso una nuova sede lavorativa in un’altra città può essere licenziato per motivi disciplinari. Quindi al no del prestatore niente licenziamento in tronco senza una preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore. È quanto chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza in questione.

Sul tavolo della Corte una vicenda che vedeva protagonista una lavoratrice la cui sede operativa era stata spostata da Vicenza a Treviso. A fronte della nuova situazione la donna non si era presentata alla nuova struttura per un periodo di sette mesi. Di qui l’invito del datore a riprendere l’attività e, infine, il licenziamento in tronco. Pronto il ricorso della lavoratrice, con cui è stato eccepito che l’atto di recesso dal rapporto di lavoro che aveva fatto seguito al trasferimento dovesse riconoscersi come disciplinare e quindi illegittimo per palese violazione dell’articolo 7 della legge 300/1970 nonché degli articoli 32 e seguenti del contratto collettivo di categoria. Per la Cassazione andava accolto il ricorso della lavoratrice proprio nel punto in cui eccepiva che si trattava di licenziamento disciplinare e che non erano state adottate nei suoi confronti le garanzie sindacali. La Corte ha rilevato come in base a un consolidato orientamento il licenziamento motivato da una condotta colposa, comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure disciplinari, deve essere assoggettato alle garanzie previste a favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’articolo 7della legge 300/1970 (il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato).

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AUTORE - Studio Legale Albini