Il licenziamento orale.
Il licenziamento ha quale requisito “di forma” imprescindibile, necessario per la sua esistenza stessa, quello dela forma scritta, la quale deve prevedere, altrettanto, obbligatoriamente la comunicazione dei motivi del licenziamento, come stabilito dall’art. 2 della Legge n. 604/66.
Per tale ragione, il licenziamento in forma orale è una di quelle pochissime tipologie di licenziamento per il quale permane ancora oggi per il lavoratore licenziato la tutela reintegratoria (di fatto oggi sostiuita dal Jobs Act, in tutte le altre ipotesi di licenziamento, dall’indennità risarcitoria).
Ma cosa fare, dunque, in caso di comunicazione di licenziamento solo orale del licenziamento ?
E’ necessaria anche in tale fattispecie l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione ?
In realtà no.
Il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della Legge n. 604 del 1966 che si applica all’impugnazione di ogni licenziamento, trova una eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi.
In tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace (“tamquam non esset”), siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ordinanza 11 gennaio 2019, n. 523).
Da un punto di vista di ripartizione dell’onere probatorio, grava sul lavoratore che impugna il licenziamento affermando essere stato intimato senza l’osservanza della forma scritta, fornire la prova che l’interruzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, in quanto, di per sè sola, la semplice cessazione nell’esecuzione della prestazione lavorativa non è circostanza idonea a fornire tale prova, specie ove il datore di lavoro possa eccepire o eccepisca che è avvenuta per volontà del lavoratore, ovvero per sue dimissioni (Cass. civ. sez. Lav. sent n. 3822/2019).
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