Il locatore che ha ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento dell’inquilino può chiedere i danni (Corte Cass. civ., Sez. II, sent. 13.11.15 n. 2865)
10/03/2015
Il locatore che abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l’anticipata cessazione del rapporto di locazione.
Per l’ammontare del danno il Giudice dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto documentate dalla parte richiedente che dovrà provare la mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poter nuovamente locare l’immobile, in relazione al quale un obiettivo parametro di riferimento potrà essere individuato nel periodo di preavviso previsto per il recesso del conduttore.
Ma una volta ottenuta la disponibilità materiale del bene, il locatore deve avere effettivamente rimesso l’immobile sul mercato delle locazioni.
Si potrebbero aggiungere altri danni quali la spese di mediazione per il reperimento di un nuovo inquilino, la quota della imposta di registrazione non usufruita, l’imposta di registrazione della risoluzione, i costi di volturazione delle utenze e per l’usuale imbiancatura dei locali.