Il medico di pronto soccorso non può rifiutarsi di visitare il paziente a accertare le reali condizioni di salute (Cass. pen. sez. VI, sent. 30.09.2014 n. 45844)
12/02/2015
LA MASSIMA:
“il potere demandato al medico di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi o, comunque, di accertare le rapi condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l’intervento sanitario: cosicché, il rifiuto di effettuare la visita medica, allorquando si presenti una situazione di urgenza e di potenziale rischio per le condizioni del paziente, non integra una legittima valutazione discrezionale del medico, ma si risolve in un indebito comportamento omissivo integrante il reato di cui all’articolo 328, comma 1 del codice penale”.