Illegittimo il Licenziamento per assenze reiterate (Cass. Civ. Sez. Lav. sentenza n. 16472/15)
07/08/2015
Non è consentito il licenziamento di un dipendente per le assenze reiterate dal lavoro in base all’art. 3 della L.n. 604 del 1966 (giustificato motivo per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e cioè, nel caso di specie, per scarso rendimento).
In presenza di reiterate assenze dal lavoro per malattia, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per un giustificato motivo di recesso in base all’articolo 3 della legge 604/1966 collegato allo scarso rendimento.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione la con sentenza n. 16472, depositata lo scorso 5 agosto.
Precisano i giudici di legittimità, in questo senso, che le assenze per malattia non possono essere utilizzate per suffragare un licenziamento giustificato, alla luce anche di altri parametri soggettivi quali l’imperizia, la negligenza e l’incapacità, da una insufficiente prestazione da parte del lavoratore, in quanto la malattia viene in considerazione solo ai fini del superamento del periodo di comporto.
Le reiterate assenze dal lavoro riconducibili allo stato di salute possono determinare il legittimo esercizio del potere di risolvere il rapporto di lavoro, a parere della Cassazione, solo dopo il superamento del periodo massimo di comporto.
La Cassazione afferma questo principio in netta ed esplicita contrapposizione aduna precedente decisione della stessa Suprema corte (n. 18678 del 4 settembre2014) – che non aveva mancato di suscitare un ampio dibattito tra gli operatori– nella quale era stata confermata la legittimità di un licenziamento intimato sul presupposto che le ripetute assenze “a macchia di leopardo” effettuate dal lavoratore, per di più comunicate solo all’ultimo ed usufruite in prossimità dei giorni di riposo, erano indice di scarso rendimento e incidevano negativamente sulla produzione aziendale.
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