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Il coniuge divorziato perde il mantenimento se instaura una convivenza stabile con un altro (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 17195/2011)

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23/11/2011

 

In caso di divorzio, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge avente diritto all’assegno divorzile, di una“famiglia di fatto”, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, fa’ venire meno il presupposto per la riconoscibilità del diritto al mantenimento.

Tale diritto entra così in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l’attualità in ipotesi di rottura della convivenza tra i familiari di fatto.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione compie un ulteriore passo verso la parificazione tra la convivenza matrimoniale e la “convivenza di fatto” che mostri di avere “connotati di stabilità e continuità”. Il risolversi di questa farà “rinascere” il diritto all’assegno divorzile.

E’ facile prevedere che la sentenza avrà grande impatto nei giudizi di divorzio in corso, nonché in quelli già definiti con sentenza divorzile che abbia previsto il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in capo al coniuge il quale abbia, successivamente, instaurato una nuova convivenza con nuovo compagno.


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AUTORE - Studio Legale Albini