Infedeltà e addebito della separazione (Cass. civ., sez. I, sent.17.12.10, n. 25560)
31/05/2011
L’art. 151 del codice civile stabilisce che il giudice, nel pronunciare sentenza di separazione, nel caso ne sia fatta apposita richiesta, indica il coniuge a cui la stessa sia addebitabile per aver violato i doveri che derivano dal matrimonio, tra cui, secondo quanto indicato nell’art. 143, il dovere di fedeltà.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, investita del ricorso, è stata chiamata essenzialmente a rispondere al seguente quesito:
La relazione extraconiugale tenuta da uno dei due coniuge è di per sé sola sufficiente ad addebitare la separazione al coniuge adultero o è comunque necessario valutare la sussistenza in concreto del nesso di causalità tra l’infedeltà e la fine del matrimonio
La risposta data dalla Cassazione si può riassumere come segue.
Se è vero che una relazione extraconiugale di regola si presume come causa efficiente di una situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave degli obblighi derivanti dal matrimonio, è comunque necessario sempre valutare in concreto l’efficienza causale che questa ha avuto nel determinare i coniugi alla separazione. Certamente tale efficienza causale dovrà escludersi quando l’adulterio si inserisca in un menage familiare già gravemente compromesso, ovvero, come nel caso di specie, nel caso in cui esso sia stato poi successivamente superato dagli stessi coniugi con la ripresa di una serena vita famigliare. In tali ipotesi non potrà certamente considerarsi addebitabile la separazione al coniuge adultero, se non ricorrono altri fatti lesivi dei doveri matrimoniali.