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Infedeltà Finanziaria tra coniugi: analisi del fenomeno quale possibile causa di “separazione con addebito”

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Cos’è l'”infedeltà finanziaria”.

 

Il 60% dei coniugi nasconde soldi al partner, mente sul proprio stipendio o effettua acquisti segretamente o ha un conto corrente clandestino sconosciuto al coniuge.

E’ la c.d. “infedeltà coniugale finanziaria“.

Un fenomeno in crescita e che sembra avere superato nei numeri e nelle conseguenze la più tradizionale “infedeltà sessuale“.

Ebbene sì.

Sembra, infatti, che le coppie siano oggi maggiormente disposte a tollerare una infedeltà sotto le coperte che una infedeltà di conto corrente.

Sono, infatti, in considerevole aumento il numero delle coppie che divorziano o si separano a causa di una “infedeltà finanziaria del partner“, la quale viene vissuta come una mancanza di fiducia, un vero e proprio tradimento che nel 12% dei casi porterebbe alla separazione.

I motivi di questa forma di tradimento possono essere una dipendenza nascosta al partner (gioco d’azzardo, schopping, ecc..); oppure il voler conservare una propria supremazia psicologica ed economica sul coniuge tenendo nascosta una parte di soldi (anche per l’ipotesi di una possibile futura separazione e delle sue conseguenze patrimoniali); infine una visione individualista che porta a vedere le proprie spese come necessarie quelle del coniuge come futili.

 

Quali possibili conseguenze giuridiche.

 

Senza pretesa di esastività, vogliamo ora interrogarci sulla rilevanza giuridica di tale “infedeltà finanziaria”  nella vita matrimoniale, ovvero in sede di separazione e/o di divorzio.

 

Bene il punto di partenza della presnete riflessione non può che essere l’art. 143 del codice civile il quale dispone che i reciproci doveri che i coniugi assumono con il matrimonio sono:

  • la fedeltà;
  • l’assistenza morale e materiale;
  • la collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • la coabitazione.

La violazione di uno di questi reciproci doveri fondamentali nascenti dal matrimonio può comportare l'”addebito della separazione per colpa”  con tutte le sue conseguenze patrimoniali che ne derivano (il coniuge ritenuto responsabile della separazione, perde il diritto al mantenimento e il diritto all’eredità).

 

Per quello che qui interessa, si deve tenere conto come il successivo 3° comma dell’art. 143 disponga anche che: “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia“.

L'”infedeltà coniugale“, dunque, potrebbe essere utilizzata come strumento per sottrarsi al corretto adempimento di tale prescrizione che impone a ciascun coniuge un contribuito ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze.

Infatti, se uno dei coniugi occulta il proprio patrimonio al partner questo potrebbe portare l’altro coniuge a sobbarcarsi spese eccessive nell’errata convinzione che il marito o la moglie non disponga di idonei risparmi per far fronte alle spese famigliari, a vantaggio del coniuge “infedele” che contribuirebbe in misura inferiore a quanto nella sua reale disponibilità.

 

Analogamente si deve tenere conto dell’art. 148 del codice civile, il quale disciplina il “concorso negli oneri” prevedendo  che entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere i figli (per analogia sempre in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo).

 

Sulla scorta di tali premesse, si deve pertanto ritenere che – imponendo il matrimonio un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà che si sostanzia anche in un obbligo d’informazione di ogni circostanza inerenete alle proprie condizioni e di ogni situazione idonea ad incidere sulla comunione materiale e spirutuale connotante il matrimonio – sia confiuguarabile la possibilità di richiedere la “separazione con addebito per colpa” al coniuge reo d'”infedeltà finanziaria“, specie laddove con tale comportamento si sia sottratto (o tenda a sottrasi) ai propri obblighi nascenti dal matrimonio.

 

©opyright Studio Legale Albini & Partners ✍️

 

 


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AUTORE - Marcello Albini