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Infortunio da Coronavirus: il datore di lavoro non risponde se ha applicato i protocolli

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Il tema dell'”infortunio da coronavirus” nel contesto emergenziale Covid-19 in ambito lavorativo, ha preoccupato non poco i datori di lavoro per il rischio di un possibile contenzioso in caso di contagio del dipendente, il tutto a freno di una ripresa già oltremodo difficile.

 

Il rischio era sorto, da un lato, per effetto della previsione di cui all’art. 42 del D.L. 18/2020, il quale ha qualificato come “infortunio“, ai fini assicurativi, la contrazione del coronavirus in “occasione di lavoro”, riconoscendone la copertura assicurativa; dall’altro lato, dall’art. 2087 cod. civ., la quale norma – aperta e generica – pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di massima protezione possibile in favore dei dipendenti imponendo l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione materialmente adottabili secondo lo stato della conoscenza tecnica e scientifica.

 

A fronte di un così vasto obbligo di protezione posto dall’art. 2087 cod. civ., il rischio di un contenzioso a danno delle aziende era giocoforza alto e smisurato ed al quale è stato posto un limite preciso con l’art. 29bis della legge di conversione del Decreto Legge n. 40/2020 (c.d. Decreto di Liquidità) che ha colmato il contenuto dell’art. 2087  (altrimenti  troppo vasto).

 

In base all’art. 29 infatti: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale”.

 

L’art. 29 è intervenuto, pertanto, a garanzia dei datori di lavoro prevedendo l’esenzione da responsabilità da contagio ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. con l’applicazione e il rispetto dei protocolli previsti per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus, non potendosi richiedere ai datori di lavoro misure di prevenzione ulteriori e/o diverse da quelle previste e disciplinate nei protocolli.

 

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AUTORE - Marcello Albini