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Infortunio sul lavoro – Gli obblighi di rispetto delle norme anti-infortunisteche sono estensibili al privato che si affidi a un prestatore di lavoro autonomo per lavori all’interno della propria abitazione

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19/01/2011

 

Il rispetto delle norme antinfortunistiche deve essere verificato anche da parte del privato che affidi lavori in economia all’interno della propria abitazione ad un prestatore autonomo d’opera. In caso d’infortunio sul lavoro lo stesso sarà chiamato a risponderne penalmente e civilmente per il risarcimento del danno occorso al lavoratore.   

E’ questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 42465/2010, a tenore della quale: “Nel caso di morte dell’operaio risponde di omicidio colposo il proprietario di un immobile il quale fa fare dei lavori in economia nella propria abitazione affidandosi ad un prestatore autonomo d’opera non iscritto in alcun elenco professionale. La posizione di garanzia ricoperta dal privato comporta l’obbligo di quest’ultimo di imporre e verificare l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti per i lavori subordinati”. 

Il principio verrà così ad applicarsi per qualsiasi “infortunio sul lavoro” occorso in una ipotesi, piuttosto comune, ovvero dell’appalto di lavori di ristrutturazione edilizia da eseguirsi all’interno di abitazioni private.

La fattispecie di cui si è occupata la Corte ha riguardato il caso del proprietario di un immobile, il quale, dovendo procedere a lavori edili, all’interno della propria abitazione, si era affidato ad un prestatore d’opera autonomo, consentendo che questi utilizzasse una impalcatura priva di parapetti e operasse senza cintura di sicurezza e casco di protezione.

In definitiva, la sentenza individua una precisa “posizione di garanzia” anche in capo al committente.

L’unico limite che incontra la responsabilità del committente è l’avvenuta nomina di un responsabile dei lavori, al quale, la normativa, sostanzialmente trasferisce, ove per l’appunto nominato, gli obblighi imposti allo stesso committente.

Va, infine, conclusivamente considerato come il D.lgs 81/2008 che ha riordinato l’intera materia infortunistica sembri aver dissolto – per il futuro – i dubbi sulla responsabilità anche del committente privato, atteso che all’art. 89 lettera a) accoglie una nozione di cantiere temporaneo più ampia che in passato, facendo riferimento a qualsiasi tipo di lavoro edile, anche di ristrutturazione.


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AUTORE - Studio Legale Albini