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Infortunio sul lavoro – responsabilità del datore-colpa del lavoratore (Cass.civ.sez.lav., 23.04.09 n.9689)

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06/10/2009

 

La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da una attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è in sè idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.


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AUTORE - Studio Legale Albini