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Jobs Act: Contratto a tutela crescenti (decreto legislativo approvato il 20.02.15)

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23/02/2015

 

#ContrattoaTuteleCrescenti

Il nuovo contratto cd. “a tutele crescenti” si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).

La Reintegrazione nel posto di lavoro, resta per:

– i licenziamenti discriminatori;

– intimati in form;

– i licenziamenti disciplinari in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

La Tutela risarcitoria, è prevista:

– negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”.

L’indennità sarà commisurata all’anzianità di servizio, ovvero sarà pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio (è quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice) con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Conciliazione facoltativa incentivata. 

Per evitare il giudizio è stata prevista una c.d. “conciliazione facoltativa incentivata”, con la possibilità di ottenere dal datore di lavoro una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio (non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità)

Licenziamenti collettivi

In caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica lo stesso regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).

Rimane l’ipotesi della reintegrazione solo in caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta.

Piccole imprese

Reintegra: resta solo per i casi di licenziamenti discriminatori e intimati in forma orale.

Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.


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AUTORE - Studio Legale Albini