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Jobs Act: Cosa cambierà in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali.

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27/11/2014

 

La nuova Riforma del Lavoro contenuta nel Jobs Act porterà grandi novità in particolare per la questione dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali.

In sintesi queste le prossime imminenti novità, dopo che la Camera dei Deputati ha approvato il Jobs Act, ora il all’esame definitivo del Senato.

 

LICENZIAMENTI

 

Introduzione del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che – in base all’anzianità di servizio del lavoratore – porterà al tendenziale superamento del diritto alla reintegrazione, con corresponsione al suo posto di un indennizzo (quantificato, probabilmente in un mese e mezzo di retribuzione per ogni anno di servizio in caso di impugnazione del licenziamento innanzi al magistrato del lavoro, con un tetto massimo che verrà probabilmente fissato a 24 o 36 mensilità).

In particolare:

 

  •  licenziamento per motivi economici od organizzativi: viene sempre esclusa la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con previsione di un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio;
  •  licenziamento discriminatorio (per religione, sesso, partecipazione ad uno sciopero, credo politico, ecc.): la normativa resta quella di sempre e quindi rimane il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, e il risarcimento del danno (pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra);
  • licenziamento disciplinare ingiustificato: il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, rimarrà soltanto nelle ipotesi specificamente e dettagliatamente indicate nel DDL

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

l’ASPI, la sua durata sarà proporzionata ai contributi versati e sarà inoltre estesa anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

La Cassa Integrazione Guadagni verrà esclusa quando si verifica la chiusura definitiva dell’impresa o di un ramo di essa. Il suo accesso, poi, sarà possibile soltanto dopo l’esaurimento dell’utilizzo dei contratti di solidarietà.


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AUTORE - Studio Legale Albini