La Cassazione anticipa il legislatore ed apre agli “accordi prematrimoniali” (Cass. civile , sez. I, sent. 21.12.2012 n° 23713)
17/01/2013
E’ valido l’accordo con il quale i coniugi si impegnano a definire il loro assetto patrimoniale in vista della fine dell’unione matrimoniale poiché, in assenza di diritti inderogabili e di un coniuge economicamente debole, tale accordo si configura come un contratto espressione dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., caratterizzato da prestazioni e controprestazioni proporzionate tra loro, condizionate all’avveramento della condizione sospensiva identificata nella fine del matrimonio.
Questa la massima della sentenza che apre le porte agli accordi pre-matrimoniali anticipando così, ancora una volta, il legislatore.
Rimangono invalidi, secondo l’orientamento tradizionale, gli accordi economici che riguardano il futuro assegno di divorzio, per indisponibilità del diritto alla corresponsione dell’assegno, per la sua natura prevalentemente alimentare (Cass. Civ. 10 marzo 2006, n. 5302 e Cass. Civ. 10 agosto 2007, n. 17634).
Secondo la Cassazione, l’indisponibilità dei diritti dei coniugi deriva dalla necessità di tutelare il coniuge economicamente più debole, mentre nel caso di specie oggetto della sentenza non c’era un coniuge debole da tutelare, non essendoci alcuna questione sul mantenimento, e le prestazioni previste dal contratto (aventi ad oggetti veni immobili) erano di ritenersi proporzionate.
La sentenza riconosce l’esistenza dell’autonomia privata – sancita dall’art. 1322 c.c. all’interno del diritto di famiglia che consente ai coniugi, di disporre del loro patrimonio in vista della fine dell’unione matrimoniale, in assenza di condizioni di disparità e di sproporzione delle prestazioni patrimoniali da eseguire.
Si tratta di un passo importante che amplia le possibilità di stipulare accordi personalizzati e mirati anche alla preventiva risoluzione delle controversie in sede di separazione e divorzio.