La convivenza di fatto finisce? No alle restituzioni patrimoniali (Trib. Milano, sez. XIII, sentenza 22/10/2015 n° 11850)
30/05/2016
Il contributo economico dato da ciascun convivente di fatto costituisce adempimento dei doveri sociali e morali nei confronti dell’altro, espressione della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo. Ne consegue che deve escludersi il diritto del convivente alla restituzione delle spese comuni effettuate durante la convivenza more uxorio, configurandosi l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 20134 c.c. .
Il Tribunale di Milano conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il convivente di fatto non ha diritto di ripetere le attribuzioni patrimoniali effettuate nell’ambito della convivenza in adempimento dei doveri di natura morale e sociale che scaturiscono da una stabile relazione.
L’uomo aveva agito in giudizio chiedendo la condanna della ex compagna al pagamento della metà dei canoni di locazione da lui interamente pagati nel periodo della convivenza, e la restituzione delle somme versate per la ristrutturazione dell’immobile.
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