La responsabilità per l’errore altrui richiede la verifica del ruolo effettivo svolto da ciascun medico (Cass. Pen. Sez. IV, 18.02.15, n. 7346)
05/03/2015
La Sent. n. 7346 del 2015 risulta molto interessante nella parte relativa al principio di affidamento.
Se, da un lato, si afferma correttamente che tale principio non opera quando si è in presenza di errori altrui evidenti e non settoriali, con la conseguenza che grava su ogni medico il dovere di “controllare” l’attività altrui che non risulta specifica e settoriale, dall’altro lato, però si precisa anche che all’interno di una equipe è ben possibile che a un medico siano stati assegnati compiti così specifici e settoriali da indurlo a fare affidamento sull’attività degli altri medici (nel caso di specie, sull’attività del capo equipe), anche per ilc ontrollo di quella parte di attività che non risulta settoriale.