Riflessioni sulla sentenza n. 621 Trib. di Genova, 11.02.09 (plurime condotte mediche negligenti – unicità del danno-responsabilità solidale)
29/01/2010
La sentenza dell’11 febbraio 2009 del Tribunale di Genova, affronta una problematica di particolare interesse, ovvero l’ipotesi (ahimè, purtroppo non infrequente) di plurime condotte mediche negligenti, tra loro distinte, anche cronologicamente, che abbiano finito per cagionare nel concatenarsi degli eventi un evento lesivo finale per il paziente. In questi casi si pone allora il problema di determinare a quale soggetto debba essere imputato l’evento lesivo finale: colui che ha posto in essere la prima condotta negligente che ha ingenerato il rischio di complicanze poi verificatesi o colui che di fatto ha posto in essere, per ovviare alla situazione di rischio e/o alla complicanza generatasi per effetto del primo intervento medico errato, l’atto operatorio causa della lesione finale?
La questione merita una breve riflessione ed un quadro dell’attuale orientamento della giurisprudenza.
La pronunzia in esame ha evidenziato come “… qualora già nella lesione iniziale sia insita una elevata potenzialità del rischio, quand’anche tale rischio si manifesti in un secondo momento per il sopravvenire di concause colpevoli, non può essere negata la responsabilità dello/degli autore/i del primo inadempimento originario dell’intera serie causale …” .
Ancora il Tribunale chiarisce come qualora la consulenza tecnica accerti l’esistenza di una colpa in capo all’equipe medica del primo intervento, si possa ritenere che il successivo trattamento medico, per quanto negligente, non sarebbe mai stato necessario in difetto della prima condotta e che pertanto l’intera serie causale risulti connessa materialmente all’originaria condotta imputabile al primo intervento.
Non è dunque corretto affermare che un comportamento negligente intervenuto in una fase successiva all’intervento chirurgico possa rivestire la qualità di fatto interruttivo del nesso causale tra l’originaria condotta colpevole ed il danno-evento.
Invero, tale pronunzia non può non vederci concordi in quanto in linea con l’orientamento della Cassazione secondo la quale “…la responsabilità solidale ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche autonomi e diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno …” (Cass. civ., sez. III, 04 giugno 2001, n. 7507; Cass. Civ., 25 marzo 1999, n. 2814).
Siamo quindi sempre di fronte ad un “fatto dannoso unico” quando più traumatismi occorsi in occasione di più interventi conducano nel loro insieme ad un “unico danno”, fonte di responsabilità solidale dei soggetti che ne hanno dato causa con le loro negligenti condotte.
Sul punto è sufficiente rammentare il costante orientamento di legittimità in forza del quale la questione della individuazione delle quote di responsabilità, in caso di concorso di colpa tra danneggiati, deve essere presa in considerazione dal giudice solo in presenza di una espressa domanda di un corresponsabile (convenuto congiuntamente ad altro) di pronunzia specifica sul punto. In difetto i corresponsabili devono essere condannati in solido (ex art. 2055 delc.c., ove entrambi convenuti) mentre, ove l’attore, come sua facoltà, abbia convenuto un solo corresponsabile il giudice si deve limitare alla condanna in toto dello stesso, riservando la questione ad eventuale ulteriore giudizio (Cass. civ., Sez. III, 21/09/2007, n. 19492), giudizio promosso dal convenuto soccombente o anche dallo stesso attore insoddisfatto, attore che non rinunzia alla solidarietà per il solo fatto di aver convenuto in prima battuta un solo corresponsabile (Cass. civ., Sez. II, 05/1 0/2004, n. 19934).