Articoli

L’allontanamento dalla casa coniugale non è sempre motivo di addebito della separazione (Cass. Civ. ord. 14.12.10-sent. n. 4540/11)

  |   Tutte le News

20/06/2011

 

L’addebito della separazione costituisce una sorta di sanzione dovuta alla violazione dei doveri coniugali e produce i suoi effetti sia sui rapporti patrimoniali che su quelli successori tra i coniugi.

La casistica delle condotte che possono dare luogo ad una pronuncia di tal genere è estremamente varia, tuttavia, non ogni comportamento contrario ai doveri matrimoniale risulta oggi rilevare ai fini dell’addebito della separazione, ma soltanto quelli che abbiano concretamente determinato l’intollerabilità della convivenza.

In pratica, la pronuncia di addebito presuppone che venga data in giudizio la prova di comportamenti, assunti volontariamente da un coniuge in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che siano stati all’origine, e quindi causa efficiente, della rottura del rapporto coniugale.

La separazione, in sintesi, deve essere pronunciata perché tra i coniugi è ormai intollerabile la convivenza, ma solo se tale intollerabilità è provocata dalla violazione dei doveri familiari potrà pronunciarsi l’addebito nei confronti di uno di essi o di entrambi.

Quanto appena detto trova conforto nella recente giurisprudenza, in special modo nella sentenza n. 1402 del 28 maggio 2008, secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali implicando, invece, la prova dell’irreversibilità della crisi coniugale ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi.

Naturalmente, laddove la violazione dei doveri coniugali sia dovuta a “giusta causa”, cioè sia stato la condotta tenuta dall’altro coniuge ad aver prodotto una situazione tale da rendere intollerabile la convivenza, per ovvie ragioni non è possibile procedere ad una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge inadempiente.

L’attuale giurisprudenza, concorda nell’affermare che l’allontanamento dalla casa coniugale, in violazione del dovere di coabitazione, non costituisce di per sé motivo di addebito poiché è necessario verificare se esso sia l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa.

In pratica, se l’intollerabilità della convivenza sia derivata dall’allontanamento di uno dei due coniugi dalla residenza familiare, allora si avrà una pronuncia di addebito nei confronti di quest’ultimo; invece, quando l’intollerabilità della convivenza sia prodotta da altri fattori, l’abbandono del tetto coniugale dovrà considerarsi un semplice effetto del primo e, perciò, non si potrà dare luogo all’addebito per la c.d. giusta causa.

In quest’ultimo caso, l’allontanamento dalla casa coniugale non concreta una violazione del dovere matrimoniale alla coabitazione e non è motivo di addebito poiché è cagionato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero risulta intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si è già verificata così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale.

Nel caso de quo, ciò di cui si lamenta la ricorrente è che l’intollerabilità della convivenza sia stata causata dai continui e plateali litigi sia con il marito che con la suocera, senza però che vi siano stati episodi di violenza o di tradimento.

Come ha giustamente rilevato la Suprema Corte, “l’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare”.

In sostanza, se la frattura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato essere stata “giusta causa” dall’allontanamento dalla casa familiare i frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi anche in assenza di tradimento o di violenze da parte del marito.


Hai bisogno di una consulenza legale?

Rivolgiti ai nostri esperti

Contattaci

AUTORE - Studio Legale Albini