L’affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori (Tribunale Varese, sez. I, ordinanza 21.01.2013)
15/04/2013
Anche se entrambi i coniugi sono d’accordo, non possono decidere nel senso di affidare il figlio ad un solo genitore.
Il Tribunale di Varese ha rifiutato l’omologa di un ricorso per separazione consensuale in cuila coppia si accordava per un affidamento esclusivo del minore alla madre.
Ciò tuttavia è contrario alla ratio della legge sull’affido condiviso.
Dall’entrata in vigore della legge n. 54/2006 l’affidamento ad entrambi i genitori costituisce la regola, proprio per non privare il minore alla conservazione di un rapporto continuativo con il padre e con la madre. Il legislatore ha valutato come prioritario l’interesse del minore e pertanto l’art. 155 c.c. è derogabile solo quandola condivisione dell’affido risulta contraria al suo interesse. Sarà il giudice a valutare l’esistenza del pregiudizio per il figlio, ma deve trattarsi di casi di grave inidoneità educativa da parte di un genitore o di condotta di vita anomala e pericolosa per il bambino o ancora quando vi è un rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore (Cass. Civ. n. 18867/2001).
L’autonomia dei coniugi negli accordi di separazione trova un limite nel superiore interesse della prole che legittima il giudice ad adottare anche d’ufficio provvedimenti di affidamento esclusivo o di affidamento a terzi.