Articoli

L’ASL è responsabile per l’errore del medico di base (Cass. civ. Sez. III, 27/03/2015, n. 6243)

  |   Diritto Sanitario, Tutte le News

10/04/2015

 

L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art.1228 c..c, dell’errore che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge.

I giudici di legittimità con la sentenza in epigrafe inaugurano un nuovo indirizzo giurisprudenziale che giunge ad affermare la responsabilità dell’ASL per l’errore commesso dal medico di base.

La prestazione professionale del medico convenzionato secondo la Cassazione s’iscrive nel momento esecutivo di un obbligo preesistente derivante dalla legge che grava sull’ASL che si avvale del medico convenzionato per adempiere alla propria obbligazione e di cui è responsabile.

Il medico di base partecipa di questa obbligazione nella fase esecutiva in ragione del convenzionamento con l’ASL, adempiendo alla prestazione curativa per conto della stessa, la sua responsabilità nei confronti del paziente derivante invece dal cd. “contatto sociale” in ragione dell’affidamento che egli crea nel paziente e che ugualmente comporta la sua responsabilità in applicazione dell’art. 1218 c.c. .

Il caso riguardava un medico di base, il quale chiamato la mattina dall’attore che presentava sintomi di ischemia cerebrale, interveniva con estremo ritardo soltanto nel pomeriggio e prescrivendo cure del tutto inadeguate, dalle quali derivava la paralisi della parte sinistra del corpo del richiedente il risarcimento del danno, con necessità di assistenza e cure continue.

©Studio Legale Albini & Partners 


Hai bisogno di una consulenza legale?

Rivolgiti ai nostri esperti

Contattaci

AUTORE - Studio Legale Albini