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L’assegno di mantenimento va sospeso in caso di costituzione di nuova famiglia di fatto da parte del beneficiario (Cass. civ. sez. I, sent. 11.08.11 n. 17195)

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06/09/2011

 

La sentenza in esame ha espresso, dunque, il seguente principio di diritto: “In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde … il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”.

In altre parole alla costituzione di una nuova famiglia di fatto in capo al beneficiario dell’assegno di mantenimento la Corte riconosce l’effetto giuridico della “quiescenza” del diritto al mantenimento, ovvero della sospensione temporanea dello stesso.

In caso di presenza di una situazione fattuale simile a quella considerata dagli ermellini nella pronuncia in argomento, è sempre necessario ricorre agli organi giurisdizionali per far accertare e dichiarare la sussistenza di una valida causa di sospensione del diritto all’assegno di mantenimento. L’automatica e non giudizialmente mediata interruzione della corresponsione del contributo mensile, infatti, non solo non potrebbe avere alcun valido effetto civile, ma potrebbe integrare ipotesi di reato in capo al coniuge obbligato che intendesse porre termine al versamento dell’assegno.

Sebbene la pronuncia non dica nulla al riguardo, appare corretto ritenere che anche la reviviscenza del diritto al mantenimento non possa operare automaticamente, ma debba necessariamente passare in via preventiva attraverso una declaratoria giudiziale avente ad oggetto l’accertamento negativo della esistenza di quel fatto che aveva determinato la quiescenza della situazione giuridica di vantaggio poi sospesa.


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AUTORE - Studio Legale Albini