Lavoratore incompatibile alla mansione: no al licenziamento Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 08/03/2016 n° 4502
23/03/2016
Gli obblighi di sicurezza (art.2087 c.c.) e di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art1375 c.c.), impongono al datore di lavoro, una volta informato della incompatibilità o seria difficoltà da parte del lavoratore a svolgere una determinata mansione, di adottare le misure alternative e possibili al licenziamento.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in commento.
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