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Lavoro flessibile: le novità su contratto a termine e apprendistato (D.L.n. 34/2014)

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21/03/2014

Oggi, 21.3.2014, entra in vigore il D.L.n. 34/2014 che apporta rilevanti modifiche in tema di contratti a termine e apprendistato.

Di fatto verranno introdotte notevoli semplificazioni sull’utilizzo di tali contratti di lavoro, rispetto alle regole rigide introdotte, a suo tempo, dalla Riforma Fornero.

Le principali novità, per i contratti a tempo determinato, sono le seguenti:

– elevazione da 12 a 36 mesi della durata del contratto a termine senza causale;

– proroga del contratto fino ad 8 volte (prima era possibile una sola proroga al contratto) entro il limite di durata massima dei 36 mesi, a condizione che le proroghe siano riferite alle stesse mansioni;

– in caso di proroga non sarà più necessario rispettare l’intervallo di tempo di 10 giorni (per i contratti fino a sei mesi) e 20 giorni (per i contratti superiore a sei mesi) tra un contratto a termine e il successivo come era previsto dalla legge Fornero;

– ogni datore di lavoro potrà usufruire di lavoratori con contratto a termine fino al raggiungimento del limite del 20% sul totale del personale in organico dell’azienda, delegando alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite, per esigenze legate alla stagionalità o alle sostituzioni. Il limite del 20% non si applica però alle imprese che occupano fino a 5 dipendenti, anche se è consentito a tali imprese usufruire comunque di un contratto a termine (l’apposizione del termine resta comunque priva di effetto se non risulta “direttamente o indirettamente da atto scritto”).

Invece, per i contratti di apprendistato le principali novità introdotte dal D.L. n. 34, sono le seguenti:

– in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione calcolata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, nonchè delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva

– al termine del percorso formativo, viene meno per il datore di lavoro l’obbligo di assunzione di una quota di apprendisti, come condizione per poter assumere altri apprendisti.


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AUTORE - Studio Legale Albini