Licenziabile il lavoratore che non informa il datore di lavoro su irregolarità commesse da colleghi
In capo al lavoratore sussiste un obbligo di diligenza e “fedeltà” al datore di lavoro e ai suoi interessi sancito dagli artt. 2014 e 2015 c.c., nonché un generale dovere di “buona fede” e “correttezza” nell’esecuzione del contratto di lavoro (e, quindi, nell’esecuzione della prestazione lavorativa) ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. .
La violazione di tali obblighi di diligenza e fedeltà può essere idoneo a ledere in modo irreparabile il “vincolo fiduciario” tra datore di lavoro e dipendente e, quindi, legittimare il licenziamento per “giusta causa”.
In questo senso deve essere valutato nella sua gravità il comportamento del dipendente, il quale, pur senza cooperarvi, sia venuto a conoscenza di illeciti e/o di condotte che ledano l’interesse dell’impresa da parte di altri dipendenti.
Può una tale “condotta omissiva” portare al licenziamento del lavoratore ?
Secondo la Cassazione, che si è espressa con sentenza n. 30558 del 22.01.2019, tale condotta omissiva del dipendente, il quale, pur venuto a conoscenza d’irregolarità commesse da colleghi non ne abbia informato il datore di lavoro, integra una legittima “giusta causa” di licenziamento, in quanto condotta idonea a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario.
Nella valutazione della condotta del lavoratore può venire in considerazione anche il “Codice Etico” interno dell’azienda.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione con la sentenza in commento, il Codice Etico interno dell’azienda prevedeva un iter procedurale ben determinato qualora il dipendente fosse venuto a conoscenza di eventuali infrazioni da parte dei colleghi.
Il Giudici di legittimità hanno, pertanto, accolto la domanda della società e giudicato il licenziamento legittimo.
Pertanto, anche una condotta meramente omissiva del lavoratore può ledere gli interessi aziendali e, facendo venire meno il rapporto fiduciario alla base del rapporto di lavoro, portare al licenziamento per “giusta causa”.
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