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LICENZIAMENTO COLLETTIVO e QUOTE ROSA

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In caso di licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto a garantire la permanenza in azienda della c.d. “quota rosa“, dovendo permanere in azienda una percentuale di lavoratrici almeno pari a quella precedente la riduzione del personale.

 

E’ quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 14254 del 24 maggio 2019, in conformità al disposto dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 223/1991.

 

La comparazione fra numero delle lavoratrici impiegate in azienda prima e dopo il licenziamento collettivo andrà fatta non con riguardo all’intero complesso aziendale ma “con riferimento al settore oggetto di riduzione del personale”.

 

Il mancato rispetto della “quota rosa” comporta non solo l’illegittimità del licenziamento comminato, ma anche la discriminatorietà della condotta.

Può trovare così applicazione l’articolo 18, comma 1 dei Lavoratori come riformato dalla legge 92/2012 e, quindi la condanna alla reintegrazione della lavoratrice ne posto di lavoro, a prescindere dai motivi formalmente addotti e dal numero di lavoratori alle dipendenze dell’azienda.

 

 

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AUTORE - Marcello Albini