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Licenziamento illegittimo se è prassi dell’Azienda la semplice comunicazione delle ferie via e-mail (Corte di Cass. Civ. Sez. lav. Sent. 18.0512 n. 7863)

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23/05/2012

 

È illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente d’azienda per assenza ingiustificata dal lavoro, qualora egli si sia assentato a seguito di una semplice comunicazione via e-mail ai responsabili, se questo comportamento rientrava nelle prassi aziendale per la richiesta delle ferie.

L’assenza di risposta poteva dunque ben essere considerata, come avvenuto in passato, un silenzio assenso.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 7863/2012, confermando la pronuncia con cui la Corte di Appello di Roma aveva già rigettato il gravame della compagnia aerea avverso la decisione di primo grado che aveva annullato il licenziamento, e l’aveva condannata al reintegro ed al risarcimento del danno.

In base alle prove documentali (le passate richieste) e testimoniali (alcuni colleghi) fornite è stata ritenuta provata l’esistenza di una consuetudine per cui “l’autorizzazione veniva sostanzialmente concessa in forma tacita, occorrendo soltanto che il dipendente comunicasse il periodo a mezzo posta elettronica al presidente e ad al responsabile dell’ufficio del personale”.

Il dipendente perciò “aveva agito sulla base di un legittimo affidamento che le ferie erano state concesse dal capo dell’ufficio del personale”.


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AUTORE - Studio Legale Albini