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L’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da sangue infetto (Legge 210/92)

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28/01/2014

 

VADEMECUM

 

La Legge 210/92 ha per oggetto “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

 

Indennizzo (e non risarcimento del danno)

È importante chiarire che non si tratta di un risarcimento del danno (il quale presuppone una responsabilità accertata e un danno) ma di un c.d. indenizzo, una somma che lo Stato eroga “a titolo di solidarietà sociale”.

 

Chi può chiedere l’indennizzo?

Tutti i soggetti che presentano DANNI IRREVERSIBILI da:

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE;

Infezioni (HIV, HCV e HBV) causate da SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI o da TRASFUSIONI. Per danno irreversibile (nel caso di HBV e HCV) si intende una epatopatia attiva e non solo la presenza del virus o la positività al test.

 

Come viene erogato

1)   Se la persona è ancora in vita:

riceverà un assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84), che varia gradualmente secondo le 8 categorie previste (l’assegno, in caso di morte del beneficiario, continua ad essere erogato in favore degli eredi, per 15 anni).

2)  Se la persona è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo o prima di farne richiesta:

gli eredi hanno diritto ad un assegno una tantum solamente nel caso in cui sul certificato di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all’infezione (es. cirrosi, carcinoma epatico ecc.). Spetta agli eredi la reversibilità dell’indennizzo (anche se non a carico e anche se abili al lavoro).

 

La domanda di indennizzo

La domanda in carta semplice va prsnetata alla Asl di appartenenza completa di:

1. documentazione clinica (cartella clinica o certificato da cui risulta la trasfusione o la somministrazione di  emoderivato o la vaccinazione);

2. analisi fatte prima e dopo;

3. certificati che testimoniano la situazione sanitaria attuale.

 

La Commissione Medico Ospedaliera successivamente convoca a visita il richiedente danneggiato e verifica la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e l’infezione e, in secondo luogo, la presenza di una patologia riferita alla tabella B.

All’accertata ricorrenza dei presupposti viene riconoscono il diritto all’indennizzo.

 

Quali sono gli altri diritti?

Gli aventi diritto all’indennizzo sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).


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AUTORE - Studio Legale Albini