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Malformazione fetale, Responsabilità da nascita indesiderata e Risarcimento: Nessun risarcimento in caso di mancata rilevazione dell’assenza di un arto dall’ecografia morfologica (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11/04/2017 n° 9251)

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16.05.2017

 

L’assenza di un arto è malformazione fetale inidonea all’interruzione della gravidanza dopo i 90 giorni di gestazione.

Ne consegue che all’errore del medico che non ha rilevato all’ecografia morfologica tale malformazione fetale non consegue il diritto al risarcimento del danno per i genitori del nascituro, in quanto non vi è stata la lesione di alcun diritto, nella specie del diritto di optare per l’interruzione della gravidanza.

Come stabilisce la normativa in materia di aborto (L. n. 194 del 1978, art. 4), dopo i primi 90 giorni di gravidanza deve sussistere il requisito del “grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” ai fini di legittimare legittimante l’eccezionale possibilità di ricorrere all’interruzione della gravidanza.

L’interruzione volontaria di gravidanza è diretta solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante; le malformazioni del feto rilevano solo qualora possano causare un danno alla salute della gestante.

La sentenza attiene al tema della cd. responsabilità medica da nascita indesiderata, e conferma l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 22/12/2015 n° 25767 , per il quale la madre che richieda il risarcimento del danno per nascita indesiderata deve provare, che – ricorrendo i presupposti di legge che le consentirebbero l’interruzione della gravidanza – ove fosse stata correttamente informata della malformazione fetale avrebbe esercitato tale facoltà d’interruzione della gravidanza.

Nel caso di specie il risarcimento viene escluso in quanto non si era in presenza di una malformazione tale da legittimare, secondo la legge, una possibile interruzione della gravidanza da parte della madre, non sussistendo il presupposto necessario del “grave pericolo per la sua salute della donna”.

La sentenza si può prestare a contestazioni, invece, nella misura in cui non ha preso in considerazione la possibilità di riconoscere un risarcimento per nascita “inaspettata” (o meglio per nascita “con malformazione inaspettata”), una volta escluso quello per nascita “indesiderata” (per il quale non ricorrono i presupposti di legge come esposto).

Se è infatti, vero che in mancanza di una situazione di pericolo per la salute psichica della madre tale da riconoscerle il diritto all’interruzione della gravidanza non vi può essere un risarcimento del danno per l’omessa tempestiva informazione, non si può negare che i coniugi, se fossero stati tempestivamente e correttamente informati, sarebbero arrivati al parto preparati, a differenza di quanto è avvenuto, quindi con un “sofferenza psichica” minore di quella patita per avere fatto affidamento per 9 mesi su uno stato di salute del feto e poi essersi trovati nella condizione che in concreto si è manifestata in maniera inaspettata.


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AUTORE - Studio Legale Albini