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Maltrattamenti in famiglia, condotta, fatti occasionali, incofigurabilità Cassazione penale , sez. VI, sentenza 20.01.2014 n° 2326

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31/03/2014

 

l reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p. richiede, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psico-fisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.

Invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati ununa cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all’art. 572 c.p. .

La vicenda processuale da cui è derivata la sentenza in commento vedeva un coniuge chiedere l’addebito della separazione a carico del proprio coniuge facendo leva su di una denuncia per maltrattamenti e la considerazione finale rispetto a tali situazioni (non inconsuete) è che andrebbe evitato che vi siano casi in cui ladenuncia verso il coniuge per reati gravi possa diventare una sorta di “escamotage” processuale finalizzato ad evitare l’addebito della separazione al denunciante, ovvero una vendetta di un coniuge nei confronti dell’altro ove mai non siriesca a raggiungere un accordo in ordine ai termini economici della separazione.

La giurisprudenza di merito ci ha dimostrato come, purtroppo, vi siano stati numerosi casi in cui uno dei coniugi ha utilizzato la legge penale a mo’ di clava per ottenere vantaggi patrimoniali dal coniuge da cui si stava separando, bypassando di fatto le norme codificate che regolano l’istituto dell’addebito.


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AUTORE - Studio Legale Albini