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Medico del 118 responsabile del trasporto omesso (Cass. pen. n. 34402/2011)

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22/11/2011

 

Condannato il medico del 118 che non aveva trasportato un malato in gravi condizioni da un ospedale ad un altro più attrezzato perchè non aveva avuto l’ok dalla centrale operativa.

La necessità del trasferimento in una struttura più adeguata era stata indicata da una dottoressa che aveva illustrato al collega le ragioni dell’urgenza.

Tuttavia le gravi condizioni in cui versava il malato non erano state ritenute sufficienti al medico per ovviare al mancato rispetto del modello del 118 che prevede il passaggio per la centrale operativa e non la semplice richiesta fatta al personale di turno sull’ambulanza.

Ad onor del vero le stesse linee guida del 118 invocate dal medico per giustificare la sua inerzia prevedono delle eccezioni alla regola, con la possibilità di saltare il passaggio del contatto radio e di agire direttamente nel caso in cui il malato sia realmente grave.

I giudici hanno chiarito come il reato di omissione di atti d’ufficio scatti anche quando venga rifiutato un ricovero  <<indifferibile>> in considerazione delle conseguenze che ci possono essere sulla salute del paziente.

Con la sentenza in commento i giudici della Cassazione tornano a censurare (dopo la condanna per omicidio colposo del 3 marzo scorso del medico che dimette con <<logica mercantile>> perchè prevista dal protocollo interno) i medici burocratici che antepongono il rispetto delle linee guida delle strutture per cui lavorano alla tutela della salute dei malati.


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AUTORE - Studio Legale Albini