Medico responsabile se non raggiunge il risultato in operazioni di routine (Tribunale Cremona, sez. I civile, sentenza 09.07.2014)
04/11/2014
“Per le operazioni di routine, la responsabilità civile del sanitario dipende quasi esclusivamente dal mancato raggiungimento del risultato che è, se non dominabile, quanto meno governabile, attraverso il rispetto dello standard curativo (linee guida), salve le specificità del caso di specie. “
Di conseguenza, nelle operazioni di routine il mancato raggiungimento del risultato “fa insorgere una presunzione (semplice) di inadempimento, con la conseguenza che spetta al sanitario fornire la prova liberatoria, ossia che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da caso fortuito o forza maggiore”
Sono considerati interventi di routine tutti quegli interventi da intendersi non già come le operazioni di non difficile esecuzione, concetto del tutto indeterminato e arbitrario, bensì come gli interventi attinenti a settori nei quali la scienza medica abbia già enucleato uno standard curativo universalmente accreditato (cfr Cass. 20586/2012, Cass.5945/2000).