Moglie si finge separata su Facebook e rende pubblica la propria relazione adulterina sul social: condannata a pagare 5mila euro di danni al marito (Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Francesco Coppola, sentenza n. 2643/2016)
23/11/2016
- Perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, una volta accertata la violazione del dovere di fedeltà, occorre un qualcosa di più e, in tale ambito assumono sempre maggior rilevanza oggi i comportamenti assunti dai coniugi sui social media, spesso usati con superficialità, quando invece sono – per la loro capacità di comunicativa ad una vasta platea – pericolosamente potenzialmente nocivi in maniera esponenziale.
- Tale qualcosa in più, come affermato dalla Cassazione (cfr. sent. n. 18853/2011), “può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalità – trasmodando – in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sè insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.
- E’ dunque necessario un comportamento che “offenda gravemente la dignità e la reputazione” del coniuge che va oltre la “mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall’addebito”.
- La connotazione “pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione pubblica dell’esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la ricorrente ed altro uomo e la gravità delle offese rivoltegli, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione” dell’uomo.
- Da qui la condanna della donna al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al marito, liquidati in via equitativa in 5mila euro oltre.