Morte del coniuge: sì al danno morale anche se separato (Cass. civ. sez. III, sent. n. 1025/13)
25/02/2013
È risarcibile il danno morale patito dal coniuge per la morte dell’altro anche se vi sia tra la parti uno stato di separazione personale, purchè si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.
Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza 17 gennaio 2013, n. 1025.
Ad avviso del giudice di legittimità, la separazione in sè e per sè non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale. E’, tuttavia, necessario dimostrare che, nonostante la separazione, i coniugi siano legati da un vincolo affettivo particolarmente intenso. Nella specie, esso è stato individuato nella presenza di un figlio e nel breve lasso di tempo (1 mese) intercorso dalla frattura della vita coniugale. Con la conseguenza che l’evento morte ha determinato sicuramente un pregiudizio in capo al superstite.
Pertanto, anche se non vi era più un progetto di vita in comune, il precedente rapporto coniugale e la permanenza di un vincolo affettivo legittimano la richiesta di risarcimento