Nascita indesiderata, risarcimento danni (Tribunale di Milano, sez. I civ., 31.03.14)
26/03/2015
Incorre in responsabilità contrattuale, il medico che somministri alla propria assistita – la quale non intende avere figli – un farmaco errato inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale se, per effetto di tale errore, sia insorta una gravidanza indesiderata.
In tali casi, l’inadempimento del medico comporta la lesione del diritto della assistita di decidere, con il proprio compagno, liberamente, sulla base di valutazioni assolutamente personali e insindacabili, se diventare o meno genitore.
L’inadempimento determina il diritto al risarcimento del danno anche in capo al compagno della parte lesa che, in conseguenza della condotta del medico, diventa genitore senza essersi autodeterminato in tal senso.
Quanto al danno non patrimoniale, la nascita di un figlio comporta delle spese, le spese che è necessario affrontare per il suo mantenimento e la sua educazione, fino a raggiungimento della sua indipendenza economica; ne consegue che costituisce danno risarcibile l’ammontare delle spese che i due genitori devono accollarsi per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica.