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Nella scelta di persone da licenziare va rispettato il principio di correttezza (Corte di cassazione, Sez. Lav. Sentenza 28/03/2011 n. 7046)

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31/03/2011

 

Corte di cassazione, Sez. Lav. Sentenza 28/03/2011 n. 7046

 

Il datore di lavoro che intende procedere a una ristrutturazione aziendale sopprimendo alcuni posti per ridurre il costo del lavoro non è libero di scegliere chi allontanare ma è tenuto in ogni caso a rispettare i principi di correttezza e buona fede. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 7046/2011 che ha accolto il ricorso di una dipendente. Secondo i giudici di legittimità nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto o dei soggetti da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse.


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AUTORE - Studio Legale Albini