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Niente addebito della separazione se il maltrattamento è “una tantum” (Corte d’Appello di Taranto sentenza n. 109/2015)

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27/07/2015

 

Se il maltrattamento del coniuge da parte dell’altro non è reiterato, non può considerarsi motivo fondante dell’impossibilità della prosecuzione della convivenza e dunque dar luogo ad addebito della separazione.

È quanto ha deciso la Corte d’Appello di Taranto con la recente sentenza n. 109/2015, rigettando il ricorso di una donna che chiedeva l’addebito della separazione all’ex marito oltre al mantenimento per lei stessa e il figlio minore.

Nel caso di specie, ha proseguito la Corte, l’episodio del litigio lamentato dalla donna, anche se spiacevole, con il prodursi di lievissime contusioni in danno della stessa, “non può ragionevolmente rivestire valore di causa fondante l’impossibilità di prosecuzione della convivenza, essendo mancata in toto l’allegazione e dimostrazione di eventuali reiterati ed abituali comportamenti violenti o prevaricatori” dell’ex marito.


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AUTORE - Studio Legale Albini