Niente Assegno di Mantenimento alla moglie “economicamente autosufficiente” anche nella Separazione e non solo nel Divorzio (Corte d’Appello, Roma,ordinanza 15/11/2017)
30/03/2018
La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza 15 dicembre 2017, ha accolto il reclamo del marito avverso l’ordinanza del Tribunale che, in sede di provvedimenti provvisori nel giudizio di separazione, aveva riconosciuto alla moglie un “assegno di mantenimento” di €.1.400,00 mensili.
Il Tribunale aveva riconosciuto l'”assegno di mantenimento” sulla base di una comparazione tra la situazione reddituale dei coniugi, rilevando la differenza che aveva giustificato l’assegnazione alla moglie di un consistente assegno al fine di garantirle lo “stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio“.
La Corte d’Appello tuttavia, accoglie il reclamo, rilevando la piena “autosufficienza economica” della moglie (conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta) tale da escludere la meritevolezza dell’assegno.
Viene così fatta applicazione in sede di separazione, per la prima volta, di un principio affermato dalla Cassazione (nota sentenza n. 11504/2017) e sino ad oggi applicato solo in sede di Divorzio (nella separazione si è continuato, infatti, ad applicare il differente principio del riconoscimento dell’”Assegno di mantenimento” per garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso “tenore di vita goduto durante il matrimonio”).
La strada tracciata dalla sentenza della corte di cassazione del maggio 2017 ha dato il via ad un percorso giurisprudenziale che sta portando alla definitiva estinzione dell’assegno di mantenimento e ad una ridefinizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi cessato il matrimonio.
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