No al licenziamento per insulto episodico (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. 08.02.2011 n. 3042)
01/03/2011
Un’offesa episodica non può fondare il licenziamento per giusta causa.
Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2011, n. 3042 con la quale ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto la reintegrazione sul posto di lavoro di una donna che era stata licenziata per asserita “giusta causa” per aver, episodicamente, pronunciato frasi offensive nei confronti del superiore gerarchico.
La c.d. giusta causa di licenziamento viene considerata come quel fatto che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
L’orientamento giurisprudenziale più recente ritiene che, al fine di stabilire l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorra valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
Tornando al caso di specie, secondo gli ermellini sebbene il comportamento della dipendente dovesse essere considerato grave, il suo carattere episodico ancorato alla mancanza di analoghi precedenti, facevano ritenere gli illeciti contestati alla donna, in definitiva, non di tale gravità da giustificare il licenziamento per giusta causa.