No al risarcimento per la morte del fratello naturale mai conosciuto (e la perdita di chances di conoscerlo?) (Cass. civ. sent. n. 23917/2013)
24/10/2013
Escluso il risarcimento del danno morale da parte dell’assicurazione per la morte, a causa di un incidente stradale, di un fratello naturale mai frequentato.
Per la Cassazione che con la sentenza 23917/2013 ha rigettato i ricorsi dei fratelli si tratta della morte di uno sconosciuto.
Secondo la Suprema corte, infatti, “ … la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare, deve tener conto dell’intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l’intensità del relativo vincolo; le abitudini di vita; la situazione di convivenza (parimenti si è ritenuto che il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento) (Cass., 21 gennaio 2011, n. 1410) …”.
Dovrebbe, invece rimanere fermo, a nostro giudizio la possibilità di far valere la perdita del rapporto parentale, o la mancata nascita del rapporto parentale, nel senso della perita della possibilità (chance) di sviluppare un rapporto di questa natura.
Nella sentenza in commento tale domanda non veniva accolta in quanto presentata per la prima volta in Cassazione.