No al trasferimento di residenza della madre se compromette il padre nel rapporto con il figlio (Trib. Torino, decreto 8.10.14)
05/12/2014
Il Giudice può non autorizzare il trasferimento di residenza del genitore se lo spostamento in un altro luogo non consente all’altro genitore di conservare un rapporto significativo e continuativo con i propri figli.
La facoltà di un genitore di spostare la propria residenza insieme la figlio deve essere bilanciata con l’esigenza preminente dei figli a conservare le abitudini di vita e preservarle da cambiamenti che non rispondano a una sua esigenza, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati e adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori.
Il fondamentale principio ispiratore è, ancora una volta, quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.