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No alla responsabilità penale del medico per negligenza lieve (Decreto Balduzzi, Cass. Pen. sez. IV sent. n. 45527/15)

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03/12/2015

 

Il medico di base che diagnostica erroneamente una patologia gastrica senza disporre un ricovero immediato in ospedale, fidandosi delle conclusioni dei colleghi che avevano osservato il paziente nel corso di un precedente ricovero, non risponde penalmente per la morte del paziente visitato a domicilio.

La Cassazione ha così ampliato il raggio d’azione della Legge Balduzzi estendendola anche ad addebiti diversi dall’imperizia, precisando sul punto che la legge 189/2012 “pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia” può essere applicata anche quando in discussione sia la diligenza.

Criticabilissima la decisione a cui è pervenuta la Cassazione la quale crea un pericoloso precedente e pare essere fuori dalle intenzioni perseguite del legislatore e trasfuse nel testo della Legge Balduzzi.

Invero, una norma nata per evitare una eccessiva penalizzazione del medico per le ipotesi di imperizia lieve, è stata allargata nelle sue maglie ricomprendendovi il concetto di negligenza (lieve) che è tutt’altra fattispecie rispetto alla imperizia per la quale era stata pensata e predisposta la novella. La prevalente giurisprudenza si era espressa sino ad oggi correttamente, nel senso della applicazione della nuova disciplina ai soli casi in cui all’esercente la professione sanitaria venga mosso un addebito di imperizia e non anche quando il rimprovero riguardi la violazione del dovere di diligenza e di prudenza da cui sia dipeso l’evento penalmente rilevante: nel caso in cui la condotta del medico si sia discostata in modo non rilevante dallo standard di condotta dell’agente modello deve essere esclusa la sua punibilità; nel caso in cui, invece, il rimprovero mosso al medico abbia riguardato l’inosservanza di regole di comune diligenza o prudenza, la levità della colpa non deve escludere la responsabilità penale ma potrà assumere rilevanza unicamente ai fini della determinazione della pena (Cass., Sez. IV, 27.4.2015, n. 26996, in C.E.D. Cass., rv. 263826; Cass., Sez. IV, 20.3.2015, n. 16944, in Quotidiano giuridico, 2015; Cass., Sez. IV, 8.7.2014, n. 7346, in C.E.D. Cass., rv. 262243; Cass., Sez. III, 4.12.2013, n. 5460, in C.E.D. Cass., rv. 258846; Cass., Sez. IV, 24.1.2013, n. 11493, in C.E.D. Cass., rv. 254756).

La sentenza in commento pare non cogliere appieno il significato della scriminante in questione, la quale, peraltro, trovando applicazione laddove il medico si sia uniformato alle “linee guida” accreditate dalla comunità scientifica, mal si attaglia ad adattarsi al concetto di “diligenza”, non contenendo le linee guida norme volte ad individuare comportamenti diligenti, bensì quelli periti secondo la migliore scienza e conoscenza del momento storico.

 Avvocato Marcello Albini

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AUTORE - Studio Legale Albini