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Obbligo informativo circa i limiti di organizzazione della struttura sanitaria gravante sul medico (Corte di Cass.civ., III sez., sentenza n. 3847/2011)

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23/02/2011

 

Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza 17 febbraio 2011, n. 3847

 

L’obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico – convenzionato o non con la causa di cura, dipendente o non della stessa – che abbia concluso – in sede privata – con la paziente un contratto di assistenza al parto presso la casa di cura ove si è convenuto per il ricovero in vista della prestazione sanitaria stessa. E cio’ non solo per la natura “trilaterale” del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolare relazioni come ad esempio l’altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazione.
Ne consegue dunque che, in caso di violazione dell’obbligo informativo, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico con il quale il paziente ha instaurato un rapporto di natura privatistica.


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AUTORE - Studio Legale Albini