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Perchè non può esistere nel nostro ordinamento il “diritto a non nascere” se non sano. (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 22/12/15 n° 25767)

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25/01/2016

 

Il caso – da cui la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione che pone fine al contrasto giurisprududenziale se esista o meno un “diritto a non nascere” se non sano – vedeva una donna partorire sua figlia, risultata affetta da sindrome di Down, sebbene avesse eseguito esami ematochimici a scopo di indagine diagnostica prenatale, proprio ai fine di identificare tale eventuale patologia; il primario ometteva, colposamente, ulteriori approfondimenti, resi necessari dai valori non corretti risultanti dagli esami.

La Cassazione, pur amettendo l’azione risarcitoria nei confronti del medico da parte della madre (ed anche del padre e dei fratelli) conseguente alla violazione del diritto ad esprimere la propria volontà di interruzione della gravidanza (ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge), nega l’ammissibilità della domanda risarcitoria del figlio nato menomato per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa nei confronti del medico negando che nel nostro ordinamento possa trovare spazio un “diritto a non nascere”.

Invero, il nostro ordinamento tutela la vita (tout court) non la “non vita”, ne può essere sottaciuto, da ultimo, il dubbio che l’affermazione di una responsabilità del medico verso il nato aprirebbe, per coerenza, la strada ad un’analoga responsabilità della stessa madre, che nelle circostanze contemplate dall’art. 6 legge 194/1978, benché correttamente informata, abbia portato a termine la gravidanza: dato che riconoscere il diritto di non nascere malati comporterebbe, quale simmetrico termine del rapporto giuridico, l’obbligo della madre di abortire.

Infine, la Cassazione rileva altresì il rischio – in caso di riconoscimento diun “diritto a non nascere” se non sani – di una reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica: deriva, quindi, eugenia.

A cura dell’Avv. Marcello Albini


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AUTORE - Studio Legale Albini