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Quand’è che il licenziamento motivato da necessità di ridurre i costi del personale è legittimo (Cass. Civ., sez. lav., sent. 21/07/2016 n° 15082)

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05/10/2016

 

La sentenza in commento tratta il tema della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo allorquando venga  intimato al dipendente in assenza di una situazione di crisi aziendale ma al solo fine di ridurre i costi del personale.

Nella fattispecie, il datore di lavoro procedeva alla redistribuzione delle mansioni del personale impiegato, procedendo alla contestuale soppressione di un posto di lavoro, con il conseguente licenziamento della lavoratrice individuata come in esubero a seguito della redistribuzione delle mansioni ad essa spettanti.

Secondo la Corte, il licenziamento per giustificato motivo può conseguire da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o non più necessarie o da una diversa ripartizione delle stesse tra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale.

Ciò rimane vietato è il perseguimento di un maggior guadagno realizzato mediante l’abbattimento del costo del lavoro con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non dovuto ad un effettivo mutamento organizzativo, ma dipeso unicamente dall’intento di sostituirlo con altro retribuito in misura inferiore (malgrado l’identità o l’equivalenza delle mansioni).

In sintesi, l’incremento di produttività in termini di contrazione del costo di lavoro se non accompagnato dal mutamento organizzativo non può costituire “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento di cui all’art. 3 della Legge n. 604/1966.

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussiste invece se si proceda ad una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio effettuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale, in modo che una determinata mansione invece di rimanere assegnata ad un solo dipendente venga suddivisa fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate.

Tale riorganizzazione della forza lavoro può legittimamente far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente.

 

©Studio Legale Albini & Partners


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AUTORE - Studio Legale Albini