REDDITO di CITTADINANZA: guida all’uso 2019
Chi può fare la domanda (requisiti)
- cittadino italiano o comunitario o extracomunitario con 10 anni di residenza di cui gli ultimi 2 consecutivi.
- Isee fino a 9.360,00 €.
- patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) fino a 30.000,00 €.
- patrimonio mobiliare, per i single fino a 6.000,00 €; per le famiglie fino a 10.000,00 €.
La domanda
- alle poste e ai Caf con il modello scaricabile dal sito dell’Inps
- on-line sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, con l’identità digitale SPID (da raichiedere agli identity provider accreditati (www.spid.gov.it)
Al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unico (DSU) per ottenere l’ISEE. Quest’ultimo invece non deve essere associato alla domanda, sarà l’Inps ad associare l’Isee alla domanda.
La risposta dell’Inps e il ritiro della card
L’Inps entro 5 giorni verifica i requisiti della domanda e comunica al richiedente il reddito di cittadinanza l’esito positivo o negativo della sua domanda attraverso un sms o una e-mail.
Se l’esito della domanda è positivo al richiedente arriverà un nuovo messaggio (sempre via sms o e-mail) in cui ci saranno le indicazioni per il ritiro della card che sarà caricata con l’importo di cui si ha diritto.
Il patto di lavoro nei centri per l’impiego
Entro 30 giorni dall’erogazione del reddito di cittadinaza ci sarà la convocazione:
- da parte dei centri per l’impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro
- da parte dei comuni per sottoscrivere il patto per l’inclusione sociale
Durata
Il reddito ha una durata di 18 mesi al termine dei quali può essere presentata un’altra richiesta e così via.
E’ sufficiente che ci sia 1 mese di sospensione tra un periodo di erogazione e l’altro.
Compatibilità con l’attività lavorativa
Si può beneficiaere del reddito di cittadinanza anche se si svolge attività lavorativa, sia nel momento in cui si presenta la domanda, sia se questa viene avviata successivamente da parte di uno, alcuni o tutti i componenti il nucleo familiare.
Offerte di lavoro dei Centri per l’impiego e perdita del sussidio
Dopo la terza offerta di lavoro “congrua” che i Centri per l’impiego sottoporranno al beneficiario del reddito di cittadinanza, il beneficiario decadrà dal benefico.
L’offerta di lavoro è “congrua” quando:
- è a tempo indeterminato (o a termine o di somministrazione di almno 3 mesi);
- è a tempo pieno o con un orario non inferiore all’80%dell’ultimo contratto di lavoro;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
I requisiti devono essere presenti tutti insieme.
Infine, è stato introdotto un livello minimo di retribuzione mensile sotto il quale l’offerta potrà essere rifiutata:
- 858,00 €
Il tetto minimo dello stipendio e i requisiti del tempo “pieno” ed “indeterminato” per le offerte di lavoro non rifiutabili dal beneficiario del reddito di cittadinanza, fanno si che molte offerte di lavoro potranno essere rifiutabili, ad esempio: part-time, contratti di lavoro da apprendisti, contratti di lavoro a chiamata, ecc…
©opyright Studio Legale Albini & Partners ✍️